LA
LEGGE SUI PICCOLI COMUNI
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 1942
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2003,
in un testo risultante dallunificazione dei disegni di legge
diniziativa dei deputati REALACCI, MOLINARI, ABBONDANZIERI, ADDUCE,
BARBIERI Emerenzio, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BETTINI, BIANCO
Enzo, BIANCO Gerardo, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOTTINO, BRUSCO, BUEMI,
BUFFO, BULGARELLI, BUONTEMPO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI,
CARRA, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CIALENTE, CIMA, CORDONI, CRISCI, DAMERI,
DAMIANI, DE SIMONE Alberta, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIOIA, DI SERIO DANTONA,
DIANA, DRAGO Filippo, DUILIO, FANFANI, FIORONI, FISTAROL, FRANCESCHINI,
FRANCI, GALEAZZI, GAMBALE, GAMBINI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO,
GIACHETTI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, IANNUZZI, LETTIERI, LODDO Santino
Adamo, LODDO Tonino, LUCÀ, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, LUPI, LUSETTI,
MAGNOLFI, MANTINI, MARCORA, MARIANI Raffaella, MAZZUCA, MEDURI, MELANDRI,
MOSELLA, NAPOLI Osvaldo, NICOLOSI, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO,
PECORARO SCANIO, PINOTTI, PISAPIA, PISCITELLO, POTENZA, QUARTIANI, REDUZZI,
ROCCHI, RODEGHIERO, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUGGIERI, RUZZANTE,
SANDI, STRADIOTTO, TANONI, TARANTINO, TOLOTTI, VERNETTI, VERRO, VIGNI, VILLANI
MIGLIETTA, ZACCHERA, ANNUNZIATA, BOVA, CARLI, CHIANALE, COSSUTTA Maura,
CROSETTO, CRUCIANELLI, FILIPPESCHI, FLUVI, ILLY, LADU, LION, MERLO, OLIVIERI,
RUSCONI, SQUEGLIA, VENDOLA e VILLARI (1174); BOCCHINO, NAPOLI Osvaldo, ARMANI,
BLASI, CASERO, CONTE Giorgio, CORONELLA, DUSSIN Guido, FERRO, FOTI, GERMANÀ,
GHIGLIA, GIORGETTI Alberto, LA STARZA, LENNA, LIOTTA, MARRAS, MEREU, MONDELLO,
PAROLI, PINTO, RUSSO Paolo, SAVO, SCALIA, STRADELLA, TARANTINO, ZORZATO,
BRIGUGLIO, MAZZONI, MAURO, SCHERINI e ZACCHERA (2952)
(V. Stampati Camera nn. 1174 e 2952)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 2003
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità della legge
e definizione di piccoli comuni)
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto
del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività
economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni
e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale
custodito in tali comuni, favorendo altresì ladozione di misure
in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con
particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.
2. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 2, ai fini della presente
legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore
a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità
culturale, economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali
negli ultimi dieci anni si sia verificato un significativo decremento della
popolazione residente;
c) comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà
di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati
di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare
ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.
3. Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge,
non sono comunque considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra unelevata densità
di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi
centri metropolitani.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze e con il Ministro dellambiente e della tutela del
territorio, previa intesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lelenco
dei piccoli comuni ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Lelenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con
le medesime procedure di cui al citato comma 4.
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere
per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
un mese dalla data di trasmissione.
7. Le regioni, nellambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle
norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono
ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui
al comma 1.
8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, per il proprio territorio, allindividuazione dei comuni
ai sensi del comma 4 nonchè, nellambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione, alle finalità della presente legge.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore
a 5.000 abitanti)
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per lunione
di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme
previste dal testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per
la costituzione di consorzi e per lesercizio in forma associata, anche
avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.
2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le
funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono
disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate
anche ad un organo monocratico interno o esterno allente.
3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento
per laffidamento e per lesecuzione degli appalti di lavori pubblici
sono attribuite al responsabile dellufficio tecnico o della struttura
corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto
dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile
del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti allosservanza delle
seguenti disposizioni:
a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge
11 febbraio 1994, n. 109;
d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.
5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte,
tasse e tributi nonchè dei corrispettivi dellerogazione di
acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata,
per lattività di incasso e di trasferimento di somme, previa
convenzione con il Ministero delleconomia e delle finanze, la rete
telematica gestita dai concessionari dellAmministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giochi.
6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra
di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la
salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari
delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze
delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato
italiano, ai sensi dellarticolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia
e il recupero dei beni di cui al precedente periodo nella disponibilità
delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero
per i beni e le attività culturali con le risorse di cui allarticolo
3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono
stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonchè la quota delle
predette risorse destinata agli stessi.
7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero
delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dellEnte
nazionale per le strade al fine di destinarle, ricorrendo allistituto
del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi
di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa
con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei
prodotti tipici locali.
8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma
2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.
9. Le regioni possono altresì incentivare ladozione da parte
dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare larredo urbano,
lambiente e il paesaggio, favorendo lutilizzo di materiali di
costruzione locali, linstallazione di antenne collettive per la ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dellimpatto
ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione.
10. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare
le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato
ad apportare allarticolo 30 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni
necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui
al medesimo comma 2 possano richiedere, allatto della dichiarazione
resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30,
che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come
avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il
parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purchè
ricompreso allinterno del territorio della medesima provincia.
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PICCOLI COMUNI
Art. 3.
(Incentivi alle pluriattività)
1. Larticolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni,
si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre
incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 4.
(Attività e servizi)
1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato
governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di
comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva
competenza, assicurano, nei piccoli comuni, lefficienza e la qualità
dei servizi essenziali, con particolare riferimento allambiente, alla
protezione civile, allistruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali,
ai trasporti e ai servizi postali.
2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti
centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi
quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali,
turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale,
commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere
alle spese relative alluso dei locali necessari allespletamento
dei predetti servizi.
3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e
alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma
2 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori
agricoli ai sensi dellarticolo 15 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
4. Nellambito delle finalità di cui al presente articolo, le
regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti
finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate allinsediamento
nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi
di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali
e sportivi.
Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali)
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, dintesa
con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la
promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale
telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni,
anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole
e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi
prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura "Luogo
di produzione del ...." posta sotto il nome del comune e scritta in
caratteri minori rispetto a quelli di questultimo.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonchè
per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela
delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali
locali e per la salvaguardia, lincremento e la valorizzazione della
locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare
contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dellarticolo
14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Ai fini di cui allarticolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione
e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.
Art. 6.
(Programmi di e-Government)
1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola
o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente
nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nellaccesso ai finanziamenti
pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito
sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di
cui allarticolo 4, comma 2.
2. Il Ministro per linnovazione e le tecnologie, nellindividuare
le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera g), dellarticolo
26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle
riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.
Art. 7.
(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica)
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante unapposita
previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario
del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi
in tutti i piccoli comuni.
2. Lamministrazione comunale può altresì stipulare apposite
convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane
Spa, affinchè il pagamento dei conti correnti, in particolare di
quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonchè
le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali
presenti nel territorio comunale.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare
che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo sia previsto lobbligo di prestare particolare attenzione,
nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà
storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli
comuni.
Art. 8.
(Istituti scolastici)
1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali
del Ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti
scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere
chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare,
le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.
2. In deroga a quanto disposto dallarticolo 17, commi 20 e 21, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere
a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni
personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi
almeno due anni dal loro acquisto e lamministrazione abbia provveduto
alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle
istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto
ai fini dellapplicazione dellimposta sulle donazioni.
Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e lincentivazione di attività commerciali)
1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere
i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più
di quattro giorni al mese.
2. I piccoli comuni possono deliberare lapertura degli esercizi commerciali
nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
(Sistema distributivo dei carburanti)
1. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per lammodernamento
del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro
delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni
e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti
gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni
per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione
quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti, di cui allarticolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
Art. 11.
(Incentivi per linsediamento
nei piccoli comuni)
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri
abitati, ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi
finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono
la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento
della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla
per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
a un piccolo comune.
2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche
ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio
abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.
3. Le regioni possono altresì attribuire alle organizzazioni di categoria
il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione
delle attività economiche.
Art. 12.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico)
1. Nellattuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le regioni possono
prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli
comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità
di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per
i diversi usi.
Art. 13.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore
dei piccoli comuni)
1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli
comuni, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze è istituito un apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede
alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da ulteriori misure agevolative concernenti limposta comunale sugli
immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente
aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate
per i comuni;
b) da ulteriori misure agevolative concernenti limposta di registro
per lacquisto di immobili destinati ad abitazione principale.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede annualmente,
con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2,
lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo
di cui al comma 1.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede altresì
annualmente, con proprio decreto, allindividuazione dei criteri e
delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra i comuni,
ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettera
a).
5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere
per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
venti giorni dalla data di trasmissione.
6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A
decorrere dallanno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai
sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
7. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
